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Sintesi L.R. Artigianato

Generalità

La Regione Lazio con la L.R.10/2007, entrata in vigore il 21 luglio, ha disciplinato l’artigianato non più nei limiti dei principi stabiliti dallo Stato con la legge quadro, ma nell’ambito della competenza legislativa esclusiva in materia, dando attuazione alla nuova formulazione dell’art.117 Cost.
Differentemente dalla normativa precedente, oltre alle norme sull’organizzazione e sul funzionamento delle commissioni e sul procedimento, la legge contiene le norme relative agli interventi a favore delle imprese artigiane per quanto riguarda l’accesso al credito, il sostegno agli investimenti, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’acquisizione di beni e servizi, l’innovazione tecnologica, l’associazionismo e, soprattutto, la tutela dell’artigianato artistico. Tutta la disciplina del settore, precedentemente frastagliata in varie leggi, è stata pertanto raccolta in unico testo normativo.

Procedimento di iscrizione

È stato mantenuto l’impianto normativo precedente, il quale prevede che le istanze all’albo artigiani sono presentate alle CPA tramite i Comuni, competenti alla certificazione dei dati anagrafici e alla verifica di alcuni dei requisiti di impresa artigiana. Tale procedura potrà eventualmente subire variazioni quando verrà recepita ed armonizzata a livello regionale la nuova disciplina statale in materia di comunicazione unica per la nascita dell’impresa prevista dal D.L. Bersani bis ed attuata col decreto ministeriale del novembre del 2007 . La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese ed ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. E’ esclusivamente telematica e coinvolge le Camere di Commercio, l’Agenzia delle entrate l’INAIL e l’INPS. E’ previsto un periodo transitorio di sei mesi fino al 19/8/2008, durante il quale gli interessati hanno facoltà di presentare alle amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa precedente. Dal 19/8/2008 la procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di impresa.

Requisiti impresa artigiana

È stato mantenuto, al pari delle altre regioni che già avevano legiferato in materia, l’impianto previsto dalla legge quadro statale 443/1985. Si è però voluto mettere l’accento sulla manualità della prestazione lavorativa da parte dell’artigiano, quale requisito necessario per l’iscrizione all’albo, nell’ottica di una tutela delle caratteristiche peculiari dell’ artigianato, che rischiano altrimenti di perdersi dopo le note riforme del 1997 (srl unipersonale) e del 2001 (srl pluripersonali), che hanno consentito alle società di capitali di rivestire la qualifica artigiana. Sempre a tal fine è stato inoltre chiarito, per quanto riguarda le attività c.d. regolamentate, che il possesso dei requisiti professionali debba esser necessariamente posseduto (al di là di ipotesi residuali: associazione in partecipazione per attività secondarie) dal titolare dell’impresa ovvero da uno dei soci partecipanti al lavoro. Tutti i requisiti di impresa artigiana sono pertanto contenuti nella legge 10, ad eccezione dei requisiti necessari per le attività “regolamentate”, la cui disciplina si rinviene ancora interamente in alcuni casi (es. impiantistica e autoriparazione) nelle leggi statali e, in altri, nelle leggi regionali di attuazione (es. trasporto pubblico non di linea, acconciatura ed estetica).

Artigianato artistico (art.14, 15, 16, 22)

Tra le novità introdotte dalla novella, particolare rilievo assume l’artigianato artistico e tradizionale con il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale (art.22 della L.R.10/2007).

Requisiti per ottenere il riconoscimento:
– 5 anni di iscrizione all’albo artigiani;
– svolgimento di attività riconducibile ad uno dei settori tutelati individuati dall’art.14 L.R.10/2007 (es.: vetro, ceramica, metalli pregiati, legno).

Bottega scuola (art.71, 72, 73 e 74)

Altra novità introdotta dalla novella è la bottega scuola, che rappresenta uno strumento attraverso il quale la Regione incentiva la formazione degli artigiani con il coinvolgimento delle imprese.

Requisiti per ottenere il riconoscimento di bottega scuola:
– 5 anni di iscrizione all’albo artigiani;
– svolgimento di attività riconducibile ad uno dei settori tutelati individuati dall’art.14 L.R.10/2007.

L’albo nazionale degli espositori (art.16)

La legge prevede l’istituzione di tale albo, cui possono essere iscritte le imprese laziali che intendono partecipare alle iniziative promozionali quali fiere, mostre e mercati.
Le imprese iscritte hanno una priorità nella concessione dei contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche.

(Fonte: Regione Lazio)