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Decreto CuraItalia: misure sul credito alle imprese

Decreto CuraItalia: misure sul credito alle imprese

Focus sul Decreto CuraItalia, D.L. 18 marzo 2020, n. 18/20 Misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Leggi il Decreto), su quelle che, in particolare, sono gli interventi previsti sul credito agli Artigiani, Microimprese e PMI.
Le disposizioni producono effetto a partire dal 17 marzo 2020.

misure previste per la durata di 9 mesi (estese anche ad imprese agricole e della pesca)

FONDO DI GARANZIA PMI

  • gratuità del Fondo
  • incremento dell’importo massimo garantito da 2.5 a 5 milioni di euro
  • copertura dell’80% (garanzia diretta) e 90% (riassicurazione) per tutte le operazioni di importo non superiore a 1.5 milioni (per importi superiori si applicano le modalità di valutazione mediante rating)
  • ammissione alla garanzia delle operazioni di estinzione del debito, da effettuare presso stessa banca o gruppo, a condizione che il nuovo credito preveda almeno il 10% in più rispetto al debito residuo rinegoziato
  • estensione automatica della garanzia del Fondo su operazioni di sospensione del pagamento rate di ammortamento (o della sola quota capitale) concesse, anche di propria iniziativa, da banche o intermediari finanziari in virtù degli effetti della diffusione del Covid-19; in modalità semplificata ed anche qualora l’impresa presenti debiti classificati non-performing o rate scadute da oltre 90 gg
  • criteri di accesso basati sui soli dati economico-finanziari (con esclusione di quelli andamentali). Restano escluse le imprese con esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o rientranti della nozione di “impresa in difficoltà
  • per i settori turistico – alberghiero e immobiliare, è previsa la cumulabilità della garanzia del Fondo con altri tipi di garanzia, reali, assicurative o bancarie, su operazioni di investimento immobiliare di importo superiore a 500mila euro e di durata minima di 10 anni
  • aumento al 50% copertura Tranche junior garantita dal Fondo su portafogli di finanziamenti destinati a imprese, settori o filiere maggiormente danneggiate dalla diffusione del Covid-19
  • garanzia del Fondo (80% diretta, 90% riassic.) di nuovi finanziamenti a breve ternine (18 mesi -1 giorno), non superiori a 3mila euro, a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che autocertificano il danneggiamento dell’attività causa Covid-19

misure a carattere strutturale

FONDO DI GARANZIA PMI

  • estensione anche ai privati della possibilità di contribuire ad incrementare la disponibilità del Fondo
  • rilascio di garanzie su portafogli e portafogli di minibond a valere sulle risorse libere del Fondo (con destinazione di almento l’85% delle risorse libere alle singole operazioni finanziarie)
  • possibilità di innalzamento della misura massima garantita in caso di previsioni analoghe da parte dell’UE


MICROCREDITO (art. 111 Testo Unico Bancario)

  • Gli Operatori di Microcredito attivi da non più di 3 anni beneficiano della copertura del Fondo di Garanzia, nella misura dell’80%, a titolo gratuito e senza valutazione del merito di credito, su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione di microcredito da parte degli stessi Operatori.
  • aumento dell’importo massimo finanziabile, da 25mila a 40mila euro (per l’attuazione della seguente misura è necessario il relativo adeguamento del D.M. 176/2014 da parte del M.E.F.)


MORATORIE E SOSPENSIONI
(per microimprese e PMI che autocertificano carenza di liquidità in conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19)

  • sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020 (per le imprese colpite dall’emergenza sanitaria)
  • proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecendente
  • impossibilità di revoca, fino al 30 settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e per gli anticipi su crediti
  • copertura della garanzia statale pari al 33%, senza valutazione, delle operazioni sopra descritte


NUOVA FINANZA E GARANZIE

  • Con successivo Decreto del M.E.F., di concerto con il MISE, possono essere adottate ulteriori misure che prevedano finanziamenti a tasso agevolato o garanzie fino al 90% a favore di imprese o banche ed intermediari finanziari che concedano nuovi finanziamenti alle imprese

Altre importanti misure per il SSN, famiglie, lavoratori ed imprese all’interno del D.L. Leggi il Decreto completo