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Confidi e Microcredito – Legge 40/2020

Confidi e Microcredito – Legge 40/2020

A partire dal 6 giugno 2020, il Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) è stato convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 40.

Tra le diverse novità introdotte, alcune riguardano l’attività di Microcredito di cui all’art. 111 del Testo Unico Bancario.
Di particolare interesse per i Confidi è l’introduzione dell’art. 13 ter che testualmente recita:
All’art. 112, comma 1, del testo uncio delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111”

Il passaggio sancisce, dunque, la piena liceità delle partecipazioni da parte dei Confidi ex art. 112 TUB negli Operatori di Microcredito ex art. 111 TUB, quale quella detenuta da Confidi Roma in Microcredit.it Srl.


Il Presidente, Danilo Cerreti, la ritiene “una scelta valida, opportuna, di ampio spettro, specie in questa complessa fase dove necessitano dispositivi moderni e specialistici, dedicati alle giovani microimprese e alle start up, operanti nei settori dell’innovazione, dell’economia circolare e dei mestieri artistici e tradizionali, in particolare.
I Confidi possiedono le competenze necessarie in grado di soddisfare quelle esigenze finanziare indispensabili per uno sviluppo sano delle microimprese, in grado di ampliare la leva finanziaria come nessun altro intermediario abbia ad oggi dimostrato di poter assicurare.
Ancora una volta i Consorzi Fidi dimostrano che con risorse contenute , o a zero costi, si possono ottenere risultati concreti, con evidenti benefici per l’economia del Paese, in coesione con le politiche di crescita e sviluppo territoriali delle microimprese in armonia e collaborazione con il sistema bancario.