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D.L. 8 aprile 2020, n.23 – “Decreto Liquidità”

D.L. 8 aprile 2020, n.23 – “Decreto Liquidità”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 che, visto il carattere di straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19. (Leggi il Decreto)

Le misure di seguito descritte sono previste fino al 31 dicembre 2020.

 Art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI

L’articolo sostituisce l’art.49 del D.L. Cura Italia (che è abrogato) e, rispetto a quanto già previsto dal Decreto Cura Italia, queste le novità introdotte:

    • estensione dell’operatività del Fondo alle imprese con max 499 dipendenti
    • incremento della copertura della garanzia diretta al 90%, e riassicurazione Confidi al 100% per tutte le operazioni con le seguenti caratteristiche:
      – durata max 6 anni
      importi max non superiori, alternativamente, a:
      il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituite dopo il 01.01.2020, i costi salariali previsti per i primi 2 anni)
      il 25% del fatturato 2019
      il fabbisogno per investimenti e capitale nei successivi 18 mesi (PMI) o 12 mesi (imprese con meno di 499 dip.), attestato con autocertificazione
    • ai fini dell’accesso al Fondo, valutati solo i dati economico-finanziari (e non anche quelli “andamentali”)
    • ammissione alla garanzia del Fondo anche dei beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentano esposizioni classificate (non prima del 31.01.2020) come “indadempienze probabili” o “scadute sconfinanti deteriorate” (rimangono escluse le esposizioni classificate “sofferenze”).


Copertura garanzia diretta del Fondo al 100%
E’ prevista la copertura al 100% (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) su operazioni aventi le seguenti caratteristiche:

  • beneficiari: PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertifichino il danneggiamento da epidemia Covid-19
  • durata: max 6 anni
  • preammortamento: min 24 mesi
  • importo max: 25.000 euro
  • importo max: pari al 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio / dichiarazione dei redditi (se imprese costituite dopo il 01.01.19, altra idonea documentazione o autocertificazione)
  • Tasso: “cappato”, tiene conto dei soli costi di gestione / istruttoria e comunque non superiore al limite massimo specificato nel Decreto.


Copertura garanzia diretta Fondo al 90% + garanzia Confidi 10%
E’ prevista la copertura al 90% (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) su operazioni aventi le seguenti caratteristiche:

  • beneficiari: imprese con ricavi non superiori a 3.2 mln di euro che autocertifichino il danneggiamento da epidemia Covid-19
  • durata max: 6 anni
  • importo max: pari al 25%  (max 800.000 euro)

Altre importanti misure relative all’accesso al credito, agli adempimenti fiscali per le imprese, ai poteri speciali nei settori strategici, in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali all’interno del D.L. Leggi il Decreto completo