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Legge 108/96: nuova operatività per i Confidi

Legge 108/96: nuova operatività per i Confidi

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) presenta norme di particolare interesse per i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi).

Risulta di particolare rilievo quando disposto dall’art. 1, commi dal 256 al 258, con specifico riferimento al Fondo di Prevenzione del Fenomeno Usura (ex Legge 108/96).
Pur mantenendo invariata la funzione sociale dello strumento, infatti, ne viene ampliato l’ambito operativo.
Oltre che per le finalità già precedentemente previste (garanzie per l’accesso al credito da parte di imprese “ad elevato rischio finanziario”), le quote di contributo del Fondo destinate ai Confidi (sia art. 106 che art. 112 TUB), possono essere utilizzate per:

  • concessione di nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore di micro, piccole e medie imprese “ad elevato rischio finanziario”, individuate secondo criteri definiti nelle apposite convenzioni Banca – Confidi;
  • concessione di garanzie, a favore di micro e piccole imprese, su operazioni di rinegoziazione del debito, allungamento del finanziamento o sospensione delle rate di operazioni in essere alla data di entrata in vigore della Legge.
    Il nuovo finanziamento, se concesso dalla stessa banca o gruppo bancario, deve prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 20% del debito residuo;
  • erogazione diretta di credito di importo non superiore a 40mila euro per singola operazione a favore di micro, piccole e medie imprese.
    Per i Confidi ex art. 112 TUB la possibilità di erogazione diretta del credito è subordinata all’emanazione di apposito decreto da parte del M.E.F., che ne definisca i requisiti necessari per lo svolgimento della specifica attività.

Il comma 402 dell’art. 1, infine, accresce ulteriormente la dotazione del Fondo di Prevenzione del Fenonmeno Usura, a decorrere dall’anno 2021.