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Imprese Artigiane

È definita IMPRESA ARTIGIANA (Legge n.443 dell’8 agosto 1985) l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano (colui che la conduce personalmente e professionalmente in qualità di titolare), ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o prestazioni di servizi (con esclusione delle attività agricole, commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e entro i seguenti limiti dimensionali:

Impresa che non lavora in serie
massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata
massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura
massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Impresa di trasporto
massimo 8 dipendenti

Impresa di costruzioni edili
massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

 

L’impresa artigiana, limiti dimensionali indicati, può essere costituita anche in forma di società (escluse le società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purchè la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

 

Tra imprese artigiane possono essere costituiti consorzi, società consortili, contratti associativi a termine, cioè possono partecipare anche imprese industriali di minori dimensioni purchè in numero non superiore a un terzo e le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.